Statuto

RAGIONE SOCIALE

Scopi

ART. 1
Il 24 - Marzo - 2002 si costituisce con sede in Saronno l'associazione il "Circolo Culturale Saronnese " "IL TRAMWAY"

ART. 2
L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a. Sollecitare lo svolgimento della vita di gruppo, favorire lo scambio delle idee, esperienze e conoscenza fra i soci e con associazioni similari;
b. Organizzare mostre di Filatelia, Numismatica, Medaglistica, e di Cartofilia con l'eventuale collaborazione e/o partecipazione di Enti o Circoli di altre Associazioni.

ART. 3
L'associazione assume la figura giuridica dell'associazione di fatto non riconosciuta a norma dagli art.36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 4
All'associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che ne accettino lo Statuto e i regolamenti. I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 5
I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare all'attività dell'associazione solo se in regola con l'iscrizione per l'anno in corso. All'interno dell'associazione è vietata ogni iniziativa che persegua Scopi di propaganda politica, sindacale e quant'altro possa turbare l'attività del Circolo.

ART. 6
Ai Soci regolarmente iscritti è consentito lo scambio di materiale non in nome e per conto dell'associazione stessa, bensí a solo titolo personale.

ART. 7
All'associazione è consentito di partecipare per nome e per conto degli iscritti a tutte quelle attività inerenti allo scopo sociale, quali: divulgazione e pubblicazione di libri, audiovisivi e testi informativi. E' consentito ai Soci costituirsi in gruppo di acquisto Previa richiesta scritta al Consiglio, che ne autorizza la costituzione con voto unanime.

ART. 8
Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 9
Sono organi dell'associazione:
L'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario
Il Cassiere
I Revisori
I Probiviri

ART. 10
L'Assemblea dei Soci è organo dell'associazione e può essere Ordinaria e/o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l'anno ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 2/5 dei Soci.

ART. 11
La convocazione si effettua mediante lettera indirizzta ai singoli Soci regolarmente iscritti, dieci giorni prima della data stabilita specificando luogo, data e ora della prima convocazione e della seconda e ordine del giorno. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se c'è la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 12
L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio preventivo e consuntivo, discute e approva il programma di attività e nomina la commissione elettorale per il rinnovo degli organi direttivi.

ART. 13
L'Assemblea Straordinaria delibera su ogni questione inerente la vita dell'associazione, delibera inoltre le modifiche da apportare allo Statuto, su proposta del Direttivo con la presenza di almeno 2/3 dei Soci. Lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione deve avere la maggioranza di ¾ dei Soci.

ART. 14
La votazione avviene per alzata di mano. Resta obbligatoria la votazione segreta (con scheda) quando trattasi di argomenti riguardanti il giudizio su persone.

ART. 15
Il Consiglio Direttivo dell'associazione viene nominato dai Soci con libere elezioni che avranno luogo ogni tre anni e che saranno indette con un preavviso di almeno trenta giorni.

ART. 16
Sono elettori ed eleggibili i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

ART. 17
Le votazioni si effettuano a scheda segreta. E' ammesso il voto per delega scritta e ogni Socio non può rappresentare più di una delega del Socio assente, si intende che i due voti devono essere espressi contemporaneamente. A conclusione della votazione il Presidente pro-tempore provvede alla notifica dei risultati elettorali.

ART. 18
Tutte le operazioni di voto sono sotto il diretto controllo della commissione elettorale. Essa è composta da tre Soci, non aventi cariche sociali, regolarmente iscritti, di cui uno nominato Presidente. La durata della commissione è strettamente legata alla funzione elettiva.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti fra i Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni. La prima riunione del nuovo Consiglio avverrà entro quindici giorni dopo i risultati elettorali e si procederà alla distribuzione delle cariche sociali.

ART. 20
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività: elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri delegati alle varie attività sociali, nomina il Segretario e il Cassiere, formula il programma di attività sociale, servendosi anche di collaboratori per suddette attività, elabora il Bilancio preventivo, cura l'esecuzione della delibera, convoca l'assemblea dei Soci, delibera circa l'ammissione di nuovi Soci, la sospensione e l'espulsione, dei Soci sui provvedimenti disciplinari da adottare in caso di condotta scorretta da parte di aderenti all'associazione, dopo aver ascoltato il Collegio dei Probiviri.

ART. 21
I Consiglieri che nel corso del mandato rendono vacante la carica per dimissione, o che accumulino quattro assenze ingiustificate alle riunioni di Consiglio, decadono e vengono sostituiti da Soci che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati permangono in carica fino alla scadenza del mandato.

ART. 22
Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri , quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea Straordinaria dei Soci per provvedere a nuove elezioni. Nei casi di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'assemblea Straordinaria dei Soci dovrà essere convocata d'urgenza per procedere a nuove elezioni.

ART. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 2/3 dei Consiglieri.

ART. 24
La riunione consigliare è valida quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 25
Il Presidente eletto del Consiglio Direttivo ha la la legale rappresentanza dell'associazione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, provvede su mandato del direttivo alla convocazione dell'assemblea dei Soci e cura l'esecuzione degli atti deliberati dalla stessa. Si occupa dell'attivazione degli scopi dell'associazione e risponde dei fatti compiuti in nome e per conto dell'associazione. Stipula contratti, garantisce il rispetto delle norme statutarie e mantiene i contatti con le autorità locali.

ART. 26
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

ART. 27
Il Segretario dell'associazione ha i seguenti compiti: predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo dell'assemblea dei Soci, provvede al tesseramento e all'aggiornamento del registro dei Soci, provvede al normale disbrigo della corrispondenza e svolge tutte le mansioni che di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente.

ART. 28
Il Cassiere dell'associazione ha i seguenti compiti: collabora con il Segretario alla preparazione dei bilanci, cura la riscossione delle entrate, è responsabile della tenuta del libro cassa e ha la custodia dei beni dell'associazione. L'attività del Cassiere è sotto il diretto controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 29
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea dei Soci.
1) Non sono eleggibili gli iscritti che coprono una carica all'interno dell'organizzazione o che facciano parte del Direttivo.
2) Il Collegio dei Revisori elegge al suo interno un Presidente.
3) Il Collegio dei Revisori controlla i documenti amministrativi e contabili del Circolo Culturale Saronnese " Il Tramway " e la regolarità delle spese, a tal fine riunendosi una volta ogni sei mesi e ogni volta lo ritenga necessario.
4) Esso propone al Direttivo o all'Assemblea i miglioramenti che ritiene opportuni segnalando le eventuali carenze.
5) Il Collegio dei Revisori redige annualmente e presenta al Direttivo la relazione sul proprio operato a completamento della relazione finanziaria.
6) Il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea dei Soci una relazione sulla propria attività nel periodo compreso del loro mandato.
7) I Revisori effettivi partecipano alle sedute del Comitato Direttivo con voto Consultivo.

ART. 30
Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili di proprietà, provenienti da lasciti e donazioni, dell'introito delle quote da erogazioni e lasciti in denaro da parte di enti e privati. Il patrimonio dell'Associazione deve essere esclusivamente destinato ai fini e per gli scopi di cui all'ART.2 dello Statuto.

ART. 31
La responsabilità amministrativa della gestione dell'Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo secondo gli art.38-40-41 del Codice Civile.

ART. 32
Il Consiglio dei Probiviri, sarà composto da tre membri, effettivi più due supplenti, quali amichevoli compositori che giudicheranno in modo inappellabile.

ART. 33
I provvedimenti disciplinari che possono venire deliberati a carico dei Soci per giustificato motivo sono:
1) Richiamo Scritto
2) Deplorazione
3) Sospensione
4) Espulsione
Per i ricorsi avversi ai provvedimenti disciplinari sopra elencati sono demandati al Collegio dei Probiviri i quali a loro volta comunicheranno al Direttivo le loro decisioni. Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo e comunicati agli interessati. Avverso i provvedimenti in parola è ammesso il ricorso all'assemblea.

ART. 34
In caso di scioglimento dell'associazione la procedura e la conseguente liquidazione dei beni deve avvenire in conformità alle disposizioni stabilite agli art.11 e seguenti del Codice Civile.

ART. 35
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo Statuto valgono le decisioni espresse dall'assemblea Dei Soci all'unanimità.